Condizioni Generali di Contratto (internazionali)

§1 AMBITO DI VALIDITÁ

(1) Queste Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC“) della KMU Loft Cleanwater GmbH (di seguito “KLC“) valgono per tutte le operazioni di fornitura e per le prestazioni connesse alla fornitura effettuata verso i clienti da KLC, per i clienti non aventi sede in Germania.
(2) Il campo di applicazione delle presenti CGC si limita ai contratti con le imprese. 
(3) Queste CGC valgono in via esclusiva. Si rifiutano qui espressamente le condizioni del cliente che siano opposte, integrative o diverse dalle nostre CGC. Esse non si applicano neppure nel caso in cui noi, pur conoscendo o non contraddicendo espressamente le condizioni del cliente opposte alle nostre CGC, effettuiamo la fornitura al cliente. 
(4) Le presenti CGC valgono anche per future operazioni fra KLC e il cliente.

§2 DIRITTI SUI DOCUMENTI

(1) Le offerte, i preventivi e altri documenti restano di nostra proprietà e possono essere messi a disposizione di terzi solo con il nostro previo consenso scritto. 
(2) Tutti i diritti (d'autore) sui modelli, dispositivi, utensili, disegni, preventivi, bozze e progetti, in particolare i diritti di brevetto, d'autore e d'invenzione spettano esclusivamente a noi. Questi documenti e diritti possono essere resi accessibili a terzi solo nel caso in cui noi lo autorizziamo espressamente e per iscritto e, in questo caso, è sufficiente solo la forma scritta ai sensi del § 126 del codice civile BGB. 
(3) La concessione dei predetti oggetti e documenti non comporta alcun trasferimento o cessione di diritti (licenza d'uso).

§3 OBBLIGHI SECONDARI DEL CLIENTE

(1) Il cliente è obbligato a comunicarci immediatamente tutte le disposizioni di legge vincolanti che vigono presso la sua sede o nel punto di destinazione della merce a lui noto, nel caso in cui tali disposizioni di legge vincolanti siano in contraddizione con il contenuto del presente contratto oppure qualora possano compromettere la realizzazione del presente contratto. 
(2) Nel caso in cui noi dovessimo adottare delle misure finalizzate all'adempimento del contratto nel Paese in cui il cliente ha la propria sede o nel luogo di destinazione della merce, noto al cliente, il cliente si obbliga a fornirci un supporto completo.

§4 STIPULA DEL CONTRATTO

(1) Le nostre offerte sono fondamentalmente non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui, su richiesta del cliente, in particolare allo scopo dell'adempimento di necessità superiori, trasmettiamo una fattura provvisoria (fattura pro-forma) o dichiarazioni affini. 
(2) Il contratto si realizza solo con la nostra conferma d'ordine scritta.
(3) Un'offerta sottoposta dal cliente è irrevocabile per un periodo di due settimane dal suo arrivo in KLC. Ciò non vale nel caso in cui il cliente si sia espressamente riservato per iscritto la libera revocabilità.

§5 CONTENUTO DEL CONTRATTO

(1) La prestazione contrattualmente dovuta si basa sulla conferma d'ordine, in via ausiliaria sullo scopo d'uso consueto delle merci dello stesso tipo. Uno scopo d'uso particolare previsto dal cliente è determinante solo nel caso in cui questo scopo d'uso ci sia stato comunicato espressamente e per iscritto prima della stipula del contratto, conformemente alla clausola della forma scritta di cui al § 126 BGB. 
(2) L'oggetto del contratto è conforme al contratto se esso risponde ai requisiti di legge, in particolare ai requisiti statali, di diritto pubblico o delle autorità vigenti presso la nostra sede. Siamo responsabili del rispetto dei requisiti presso la sede del cliente, nella destinazione nota della merce presso il Paese del cliente o in un altro Paese terzo, solo nel caso in cui abbiamo fornito un espresso consenso scritto nella forma prevista dal § 126 BGB e il cliente dia seguito ai propri obblighi di partecipazione riguardo i requisiti richiesti, in particolare ai sensi del § 3. Fondamentalmente, spetta al cliente richiedere le autorizzazioni eventualmente necessarie. 
(3) Le specifiche tecniche dei nostri prodotti, come i dati relativi a peso, dimensioni, descrizioni delle prestazioni e della proprietà, immagini, disegni e altri documenti, non costituiscono garanzia alcuna sulla conformazione degli stessi. Alcune proprietà si considerano garantite solo nel caso in cui sia stato preso un accordo scritto separato (garanzia sulla conformazione). Per la forma scritta della dichiarazione di garanzia, è determinante il § 126 BGB. 
(4) L'eventuale documentazione deve essere fornita in lingua tedesca. Nel caso in cui si volesse concordare per KLC l'obbligo di fornire una documentazione in un'altra lingua, si rende necessaria la forma scritta ai sensi del § 126 BGB. 
(5) Modifiche o adattamenti successivi della prestazione dovuta da KLC sono ammesse se si rendono necessarie a fini commerciali o tecnici e non gravano irragionevolmente il cliente.

§6 TEMPI DI CONSEGNA; DATA DI CONSEGNA, FORZA MAGGIORE; MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA

(1) Con riserva di una diversa regolamentazione per il singolo caso, i tempi di consegna sono indicativi. KLC comunica il momento effettivo della consegna con idoneo anticipo, di norma due settimane e lo fa per iscritto. L'effettivo momento di consegna da comunicare, con riserva dei seguenti punti 2, 3, 5 e 6, non deve superare le due settimane successive al termine di consegna approssimativo comunicato in precedenza. 
(2) L'inizio di un termine di consegna presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche. Il termine di consegna non inizia a decorrere prima che il cliente abbia svolto la propria parte in tal senso. 
(3) Il termine di consegna concordato, in caso di accordo che preveda una prestazione preliminare del cliente, come per esempio il versamento di un acconto, non inizia prima che il cliente abbia dato seguito al proprio obbligo. 
(4) A KLC spetta l'obiezione del contratto non adempiuto.
(5) Un termine di consegna concordato è soggetto alla riserva della fornitura completa e puntuale da parte dei nostri partner contrattuali (riserva di auto-approvvigionamento). 
(6) Il termine di consegna si proroga nell'idonea misura in caso di forza maggiore (force majeure), in particolare ma non esclusivamente in caso di inondazioni, catastrofi naturali, scarsità di materie prime, attacchi terroristici, sciopero. KLC informerà immediatamente il cliente in merito allo stato di forza maggiore e sulla risoluzione prevista dello stesso. Qualora il caso di forza maggiore duri ininterrottamente per oltre sei settimane o se il termine di consegna si proroga per via della forza maggiore di oltre otto settimane, il cliente ha diritto a risolvere il contratto. In caso di forza maggiore, si esclude la rivendicazione di altri diritti. 
(7) Siamo disposti a effettuare forniture parziali, qualora ciò non sia irragionevole per il cliente. 
(8)Le richieste di risarcimento danni per mancato rispetto del termine di consegna si basano sul § 12.

§7 PASSAGGIO DEL RISCHIO

(1) Il rischio della distruzione casuale passa al cliente con la consegna al suo vettore (FCA Kirchentellinsfurt o Hausen, Germania - Incoterms 2010). 
(2) Nel caso in cui il cliente ritiri la merce dichiarata pronta per la consegna nel punto previsto (§ 6 punto 1 frase 2), il passaggio del rischio di distruzione casuale passa al cliente nel punto di consegna.

§8 RITARDO DI ACCETTAZIONE; DANNI DA RITARDO

(1) Nel caso in cui il cliente non ritiri la merce per tempo o se in qualche altro modo è in ritardo con la presa in consegna, egli dovrà corrispondere a KLC, come risarcimento danni, per ogni settimana iniziata, un importo pari allo 0,5 % del valore della commessa ovvero della fornitura parziale, nel complesso però non oltre il 5% del valore della commessa o della fornitura parziale. 
(2) Al cliente è riservato dimostrare un danno minore, a KLC un danno maggiore.

§9 PREZZI; CONDIZIONI DI PAGAMENTO

(1) Tutti i prezzi sono netti e s’intendono con aggiunta dell’imposta sul valore aggiunto prevista per legge e vigente al momento della fornitura. 
(2) Salvo accordi diversi, i pagamenti devono essere corrisposti in EURO. Nel caso in cui l'accordo non consenta il pagamento in EURO, esso dovrà essere effettuato con la valuta vigente presso la sede del cliente. In questo caso il pagamento deve essere fatto con un importo corrispondente al valore della fattura in EURO al momento dell'esigibilità del pagamento (parziale). Nel caso in cui il pagamento sia impossibile nelle due predette valute, esso dovrà essere fatto con una terza valuta. Il comma 3 e il punto 6 comma 2 valgono di conseguenza.
(3) Tutti gli altri eventuali costi specifici, in particolare i costi connessi alla gestione del pagamento, al trasporto, ai dazi doganali per importazione ed esportazione, alle tasse ecc. sono a carico del cliente. 
(4) Con riserva di accordo diverso per il caso specifico, tutti i prezzi sono Free Carrier (FCA Incoterms 2010), Kirchentellinsfurt o Hausen, Germania. 
(5) La detrazione dello sconto deve essere concordata separatamente per il singolo caso. 
(6) I pagamenti devono essere effettuati a favore della sede di KLC di Kirchentellinsfurt, Germania. I costi e il rischio del pagamento sono a carico dell'acquirente. 
(7) Con riserva di un eventuale diverso accordo scritto (Art. 13 CISG), i pagamenti devono essere effettuati entro dieci (10) giorni dal passaggio del rischio. 
(8) Qualora fra la stipula del contratto e il passaggio del rischio fossero interposte più di quattordici settimane e la causa del superamento del lasso di tempo non sia a noi imputabile, abbiamo il diritto di aumentare il prezzo secondo i costi di produzione aggiuntivi da noi sostenuti, in particolare per l'aumento delle materie prime.

§10 DENUNCIA DEI VIZI – ESCLUSIONE DI DIRITTI DI GARANZIA

(1) Il cliente è obbligato a ispezionare la merce fornita entro dieci (10) giorni lavorativi dal passaggio del rischio, per accertarsi che sia priva di vizi e a denunciare immediatamente e comunque entro un massimo di tre (3) giorni lavorativi i vizi riscontrati. Ciò non vale nel caso in cui l'effettivo passaggio del rischio sia antecedente al termine di consegna concordato (momento di consegna ai sensi del § 6 punto 1 comma 2). In tal caso, il termine per l'ispezione comincia a decorrere con il termine di consegna concordato (momento di consegna ai sensi del § 6 punto 1 comma 2). 
(2) Inoltre il cliente è obbligato a denunciarci i vizi non rilevabili in occasione dell'ispezione (punto 1 comma 1) entro tre (3) giorni lavorativi dal momento della scoperta degli stessi. 
(3) La denuncia dei vizi deve essere presentata per iscritto. La denuncia deve indicare in dettaglio il problema e deve consentire di comprendere le possibili cause e gli effetti del vizio. Su richiesta, dovrà essere messo a nostra disposizione idoneo materiale documentale, in particolare fotografie. 
(4) Qualora il cliente non adempia al proprio obbligo di ispezione e denuncia dei vizi di cui sopra, la prestazione si intende accettata e il cliente non avrà diritti di garanzia. Ciò non vale nel caso in cui il vizio sia stato da noi nascosto con dolo o se l'esclusione non fosse compatibile con le disposizioni di una garanzia (§ 5. punto 3). 
(5) Il cliente è obbligato a farsi carico dei costi sostenuti da KLC per la denuncia dei vizi ingiustificata. 
(6) Le scadenze dei punti 1 e 2 cominciano a decorrere, in caso di documentazione che KLC deve fornire, solo appena il cliente ha ricevuto la documentazione. 
(7) Se fra la consegna e la denuncia di un vizio è trascorso un periodo superiore a due anni, il cliente non può più rivendicare diritti derivanti dai vizi.

§11 DIRITTI DELL'ACQUIRENTE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL VENDITORE (= DIRITTI DI GARANZIA); CADUTA IN PRESCRIZIONE DEI DIRITTI; RAPPORTO CON IL RISARCIMENTO DANNI

(1) In caso di adempimento difettoso da parte di KLC, quindi di ritardo nell'effettivo svolgimento della prestazione rispetto a quanto dovuto in base al contratto (imperfezione), i diritti del cliente si basano sulle seguenti disposizioni. 
(2) Innanzitutto il cliente ha solo il diritto di esigere da KLC, entro idoneo termine, la correzione dell'adempimento imperfetto (eliminazione dell'imperfezione). La scelta del tipo di eliminazione dell'imperfezione, della correzione o della fornitura sostitutiva, con la quale KLC elimina l'adempimento imperfetto, spetta a KLC. Al fine dell'eliminazione dei vizi, il cliente deve concedere a KLC o a terzi incaricati da KLC, l'accesso alla merce e fornire supporto per le misure correttive che si rendessero necessarie. I costi dell'eliminazione dei vizi sono a carico di KLC, ad eccezione dei costi accessori legati al trasporto della merce presso un luogo di destinazione diverso da quello originario. 
(3) Nel caso in cui KLC non provveda all'eliminazione dei vizi entro il termine idoneo, oppure qualora la modalità di intervento scelta da KLC non sia risolutiva, il cliente ha il diritto di abbassare il prezzo d'acquisto. 
(4) Il cliente può recedere dal contratto solo nel caso in cui 
a) il vizio costituisca una violazione essenziale del contratto e 
b) l'eliminazione del vizio non sia stata eseguita entro il termine idoneo oppure non sia stata risolutiva. La lettera b non vale nel caso in cui il vizio costituisca una violazione contrattuale essenziale e l'eliminazione del vizio appaia irragionevole al cliente per le circostanze del caso specifico oppure se palesemente non darà i risultati attesi. 
(5) Il cliente ha inoltre il diritto di recedere dal contratto anche se KLC, in caso di mancato rispetto del termine di consegna, nonostante fissazione di un ulteriore termine idoneo, che, solitamente non può essere inferiore a due (2) settimane, non svolge la prestazione. Per quanto riguarda questo secondo termine, vale il § 6. punto 6 comma 1 di conseguenza. 
(6) Il cliente è obbligato a rivendicare i diritti di cui ai punti 2 – 5 entro un termine idoneo. Egli deve esortare per iscritto KLC affinché quest'ultima intraprenda dei provvedimenti. 
(7) Nel caso in cui la mancata prestazione o la prestazione imperfetta si riferisca solo a una parte della fornitura, i diritti di cui ai punti 2 e 3 valgono solo per la parte interessata dalla mancata prestazione o dalla prestazione imperfetta. La risoluzione dell'intero contratto (punti 4 e 5) può essere dichiarata solo nel caso in cui l'incompletezza della fornitura in quanto tale o la consegna conforme al contratto effettuata solo parzialmente, costituisca già di per sé una violazione essenziale del contratto. 
(8) Le rivendicazioni di garanzia – ad eccezione delle richieste di risarcimento danni - cadono in prescrizione entro dodici mesi dal passaggio del rischio. Ciò non vale in caso di vizi taciuti con dolo e di vizi non identificabili (§ 10 punto 3). 
(9) Il cliente può pretendere la risoluzione del contratto o la fornitura sostitutiva solo se egli sia in grado di restituire la prestazione precedentemente ricevuta essenzialmente nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta. 
(10) Si escludono le predette rivendicazioni per adempimento imperfetto, nel caso in cui esse siano riconducibili alla manipolazione non idonea da parte del cliente o al mancato rispetto delle avvertenze per l'utilizzo.
(11) Per la rivendicazione del risarcimento danni per presenza di vizi si applica il punto 4.b. e il punto. 4 comma 2 e ai sensi del § 12.

 § 12 RESPONSABILITÁ

(1) KLC risponde secondo le disposizioni di legge in caso di violazione colposa di obblighi per tutti i danni derivanti da lesioni mortali, fisiche e o della salute. 
(2) KLC risponde secondo le disposizioni della Legge per la responsabilità sul prodotto applicabile 
(3) Nel caso si concordi una garanzia contrattuale (§ 5 punto 3), KLC secondo la dichiarazione di garanzia. 
(4) KLC risponde della violazione intenzionale e colposa degli obblighi. 
(5) La responsabilità ai sensi del punto 4, nel caso della violazione colposa di un obbligo, si limita al triplo del valore della commessa in questione. Nel caso in cui il triplo del valore della commessa in questione sia inferiore a un importo di 25.000,-- EURO, KLC risponde in presenza di un danno concreto con un pari importo che può arrivare fino a 25.000,-- EURO.
(6) Si esclude la responsabilità per altre violazioni colpose di obblighi o per danni senza colpa.

§13 COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE

(1) La compensazione da parte del cliente è ammessa solo in caso di crediti incontrovertibili o accertati per via legale. 
(2) Per l'esercizio del diritto di ritenzione si applica il punto 1 di conseguenza.

§14 RISERVA DI PROPRIETÁ

(1) La merce da noi fornita resta di nostra proprietà (riserva di proprietà) fino al completo pagamento della relativa fattura. 
(2) Il cliente è obbligato ad assicurare a proprie spese la merce sottoposta a riserva di proprietà contro i danni da fuoco, acqua e i furti.

§15 LEGGE APPLICABILE

(1) Il presente contratto e la sua realizzazione sono soggetti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11 aprile 1980 (CISG). A integrazione vale la legge della Repubblica Federale Tedesca. 
(2) Il punto 1 comma 2 vale di conseguenza per le rivendicazioni extra-contrattuali.

§16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA; INESEGUIBILITÁ DEL PROCEDIMENTO COMPROMISSORIO

(1) Tutte le controversie connesse al presente contratto o alla sua validità sono giudicate in via definitiva secondo il regolamento arbitrale dell’Istituto Tedesco di Arbitrato (DIS), con esclusione del ricorso ordinario alle vie legali. 
(2) Il luogo preposto al procedimento di arbitrato è Stoccarda, Germania. Il numero di giudici arbitri è tre. La lingua dell'arbitrato è il tedesco. Il diritto materiale applicabile è quello del § 15.
(3) Nel caso in cui il procedimento arbitrale fosse ineseguibile, le parti concordano come foro competente esclusivo il tribunale competente per la sede di KLC citata nella conferma d'ordine.  KLC in questo caso ha inoltre il diritto di citare in giudizio l'attore presso il foro generale competente nella sede dell'attore stesso.

§17 VARIE ED EVENTUALI; FORMA SCRITTA

(1) Per essere efficaci, tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate nella lingua del contratto. 
(2) Il cliente può trasferire parzialmente o interamente a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto solo a seguito di nostra autorizzazione scritta. 
(3) Salvo diversa ed espressa disposizione nelle presenti CGC, la clausola della forma scritta si basa sull'Art.13 CISG. Ciò non vale per tutte le modifiche e le integrazioni delle presenti CGC e per la rinuncia alla validità delle stesse, che necessitano della forma scritta ai sensi del § 126 BGB. Ciò vale anche per l'eventuale rinuncia alla clausola della forma scritta. 
(4) Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC o parti di una disposizione fossero inefficaci, tale inefficacia non comprometterebbe l'efficacia delle restanti disposizioni o del contratto nel suo insieme. Le parti si obbligano a concordare una regolamentazione al posto della disposizione inefficace, che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace. Lo stesso dicasi per disciplinare una lacuna nella regolamentazione.