Condizioni Generali di Contratto (nazionali)
Termini e condizioni generali di KMU LOFT Cleanwater SE (nazionale)
§1 AMBITO DI VALIDITÁ
(1) Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) della KMU Loft Cleanwater GmbH (a seguire: 2KLC“ ovvero “noi“), sono valide per tutte le operazioni per la fornitura ai clienti da parte della KLC, a condizione che il cliente abbia la propria sede in Germania.
(2) L'ambito di applicazione delle presenti CGC si limita ai contratti con aziende, persone giuridiche ai sensi del diritto pubblico o un patrimonio speciale ai sensi del diritto pubblico. Le presenti CGC non si applicano nelle relazioni con i consumatori.
(3) Queste CGC valgono in via esclusiva. Si rifiutano qui espressamente le condizioni del cliente che siano opposte, integrative o diverse dalle nostre CGC. Esse non si applicano neppure nel caso in cui noi, pur conoscendo o non contraddicendo espressamente le condizioni del cliente opposte alle nostre CGC, effettuiamo la fornitura al cliente.
(4) Le presenti CGC valgono anche per operazioni future fra KLC e il cliente, senza che si renda necessario ribadire le stesse.
§2 DIRITTI SUI DOCUMENTI
(1) Le offerte, i preventivi e altri documenti restano di nostra proprietà e possono essere messi a disposizione di terzi solo con il nostro previo consenso.
(2) Tutti i diritti (d'autore) sui modelli, dispositivi, utensili, disegni, preventivi, bozze e progetti, in particolare i diritti di brevetto, d'autore e d'invenzione spettano esclusivamente a noi. Essi non possono essere resi accessibili a terzi, nel caso in cui noi non abbiamo dato il nostro espresso consenso scritto.
(3) La concessione dei predetti oggetti e documenti non comporta alcun trasferimento o cessione di diritti (licenza d'uso).
§3 STIPULA DEL CONTRATTO
(1) Le nostre offerte, fatta salva espressa indicazione diversa all'interno delle stesse, sono libere e non vincolanti.
(2) Il contratto si realizza mediante la nostra conferma d'ordine scritta o con la fornitura della nostra prestazione. Abbiamo il diritto di accettare un'offerta sottoposta dal cliente mediante conferma d'ordine scritta ed entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta. Nel caso in cui la stipula del contratto si realizzi con la fornitura della prestazione, essa deve essere svolta entro tre settimane dalla ricezione dell'offerta del cliente presso KLC. In caso contrario il contratto non si realizza.
§4 CONTENUTO DEL CONTRATTO
(1) La prestazione contrattualmente dovuta si determina sulla base dell'accordo preso, in particolare con la conferma dell'ordine.
(2) L'accordo su una garanzia, per essere efficace necessita della forma scritta (§ 126 del codice civile BGB).
(3) Modifiche o adattamenti successivi della prestazione dovuta da KLC sono ammessi se si rendono necessari a fini commerciali o tecnici e non gravano irragionevolmente il cliente.
§5 TEMPI DI CONSEGNA; DATA DI CONSEGNA, FORZA MAGGIORE
(1) Con riserva di una diversa regolamentazione per il singolo caso, i tempi di consegna sono indicativi. Il momento effettivo della consegna sarà comunicato da KLC con idoneo anticipo.
(2) L'inizio di un termine di consegna concordato presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche. Il termine di consegna non inizia prima che il cliente abbia svolto la propria parte in tal senso.
(3) Il termine di consegna concordato, in caso di accordo che preveda una prestazione preliminare del cliente, come per esempio il versamento di un acconto, non inizia prima che il cliente abbia dato seguito al proprio obbligo.
(4) A KLC spetta l'obiezione del contratto non adempiuto.
(5) Un termine di consegna concordato è soggetto alla riserva della fornitura completa e puntuale da parte dei nostri partner contrattuali (riserva di auto-approvvigionamento).
(6) Il termine di consegna si proroga nell'idonea misura in caso di forza maggiore (force majeure), in particolare ma non esclusivamente in caso di inondazioni, catastrofi naturali, scarsità di materie prime, attacchi terroristici, sciopero. KLC informerà immediatamente il cliente in merito allo stato di forza maggiore e sulla risoluzione prevista dello stesso. Qualora il caso di forza maggiore duri ininterrottamente per oltre sei settimane o se il termine di consegna si proroga per via della forza maggiore di oltre otto settimane, il cliente ha diritto di recedere dal contratto. In caso di forza maggiore, si esclude la rivendicazione di altri diritti.
(7) Siamo disposti a effettuare forniture parziali, qualora ciò non sia irragionevole per il cliente.
§6 PASSAGGIO DEL RISCHIO
(1) Il rischio della distruzione casuale passa al cliente con la consegna al suo vettore (FCA Kirchentellinsfurt o Hausen, Germania - Incoterms 2010).
(2) Nel caso in cui il cliente ritiri la merce dichiarata pronta per la consegna nel punto previsto (§ 6 punto 1 frase 2), il passaggio del rischio di distruzione casuale passa al cliente nel punto di consegna.
§7 RITARDO DI ACCETTAZIONE; DANNI DA RITARDO
(1) Nel caso in cui il cliente non ritiri la merce per tempo o se in qualche altro modo è in ritardo con la presa in consegna, egli dovrà corrispondere a KLC, come risarcimento danni, per ogni settimana iniziata, un importo pari allo 0,5 % del valore della commessa ovvero della fornitura parziale, nel complesso però non oltre il 5% del valore della commessa o della fornitura parziale.
(2) Al cliente è riservato dimostrare un danno minore, a KLC un danno maggiore.
§8 PREZZI; CONDIZIONI DI PAGAMENTO; ADEGUAMENTO DEI PREZZI
(1) Tutti i prezzi sono netti e s’intendono con aggiunta dell’imposta sul valore aggiunto prevista per legge.
(2) Tutti gli altri eventuali costi specifici, in particolare i costi connessi alla gestione del pagamento, al trasporto, ai dazi doganali per importazione ed esportazione, alle tasse ecc. sono a carico del cliente.
(3) Con riserva di una diversa regolamentazione nel caso specifico, tutti i prezzi valgono come prezzi franco stabilimento di Kirchentellinsfurt ovvero Hausen (EXW Incoterms 2010).
(4) La detrazione dello sconto deve essere concordata separatamente per il singolo caso.
(5) I pagamenti devono essere effettuati entro dieci (10) giorni dal passaggio del rischio.
(6) Qualora fra la stipula del contratto e il passaggio del rischio fossero interposte più di quattordici settimane e la causa del superamento del lasso di tempo non sia a noi imputabile, abbiamo il diritto di aumentare il prezzo secondo i costi di produzione aggiuntivi da noi sostenuti, in particolare per l'aumento delle materie prime.
§9 DENUNCIA DEI VIZI
(1) Il cliente è obbligato a ispezionare le prestazioni entro dieci (10) giorni lavorativi dal passaggio del rischio, per accertarsi che siano prive di vizi e a denunciare immediatamente e comunque entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi i vizi riscontrati.
(2) Nel caso in cui un vizio non si sia palesato al momento dell'ispezione ai sensi del punto 1, deve essere denunciato entro tre (3) giorni lavorativi dal momento della scoperta.
(3) Eventuali vizi occulti devono esserci denunciati per iscritto. La denuncia deve indicare in dettaglio il problema e deve consentire di comprendere le possibili cause e gli effetti del vizio. Su richiesta, dovrà essere messo a nostra disposizione idoneo materiale documentale, in particolare fotografie.
(4) Qualora il cliente non adempia al proprio obbligo di ispezione e denuncia dei vizi, la prestazione si intende accettata e il cliente non avrà diritti di garanzia. Ciò non vale nel caso in cui i vizi siano da noi stati taciuti con dolo.
(5) Il cliente è obbligato a farsi carico dei costi sostenuti da KLC per la denuncia dei vizi ingiustificata.
(6) Le scadenze dei punti 1 e 2 cominciano a decorrere, in caso di documentazione che KLC deve fornire, solo appena il cliente ha ricevuto la documentazione.
§10 GARANZIA
(1) KLC fornisce prestazioni successive mediante rettifica (riparazione) o nuova fornitura (fornitura di una cosa esente da vizi). La scelta in questo senso spetta a KLC.
(2) KLC ha il diritto di eseguire l'adempimento integrativo entro un idoneo termine.
(3) Si escludono rivendicazioni di garanzia per vizi riconducibili alla manipolazione non idonea da parte del cliente o al mancato rispetto delle avvertenze per l'utilizzo.
(4) Le rivendicazioni di garanzia per vizi – ad eccezione delle richieste di risarcimento danni - cadono in prescrizione entro dodici mesi dal passaggio del rischio. Ciò non vale in caso di vizi taciuti con dolo e di vizi non identificabili.
(5) Per la rivendicazione di risarcimento danni si applica anche il § 11.
§ 11 RESPONSABILITÁ
(1) KLC risponde secondo le disposizioni di legge in caso di violazione colposa di obblighi per tutti i danni derivanti da lesioni mortali, fisiche e o della salute.
(2) KLC risponde secondo le disposizioni di legge in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali. La responsabilità si limita tuttavia ai danni prevedibili e tipici del contratto, se KLC non viola obblighi contrattuali essenziali in modo intenzionale o colposo. Sono obblighi contrattuali fondamentali quelli necessari al raggiungimento dello scopo connesso al contratto e sul cui rispetto il cliente deve poter contare.
(3) KLC risponde della violazione colposa e intenzionale di obblighi contrattuali non essenziali.
(4) KLC risponde secondo le disposizioni della Legge per la responsabilità sul prodotto.
(5) Per il resto si esclude la responsabilità.
§12 COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE
(1) La compensazione da parte del cliente è ammessa solo in caso di crediti incontrovertibili o accertati per via legale.
(2) Per l'esercizio del diritto di ritenzione si applica il punto 1 di conseguenza.
(3) I punti 1 e 2 non valgono se al cliente si vieterebbe con essi la rivendicazione di un diritto connesso in senso strettamente sinallagmatico ai crediti rivendicati da KLC.
§13 RISERVA DI PROPRIETÁ
(1) Le merci da noi fornite restano di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale (riserva di proprietà). Il cliente ha il diritto di disporre della merce sottoposta a riserva nei normali rapporti commerciali. In caso di fatture correnti, la proprietà sottoposta a riserva funge da garanzia per il credito a saldo a favore di KLC.
(2) Il cliente è obbligato ad assicurare a proprie spese la merce sottoposta a riserva di proprietà contro i danni da fuoco, acqua e i furti.
(3) La lavorazione o la trasformazione della merce riservata da parte del cliente è sempre effettuata da KLC. Nel caso in cui la merce sottoposta a riserva sia lavorata con oggetti non appartenenti a KLC, per formare un nuovo prodotto, KLC sarà comproprietaria di quest'ultimo. La quota di comproprietà si stabilisce secondo il valore della merce riservata in rapporto al valore degli altri oggetti trasformati o lavorati al momento della lavorazione o della trasformazione.
(4) Nel caso in cui il cliente unisca o mischi la merce riservata a formare un oggetto unitario e uno degli oggetti deve essere considerato come cosa principale, a KLC spetta la proprietà proporzionale sulla cosa così prodotta. La quota di comproprietà si stabilisce secondo il valore della merce riservata in rapporto al valore degli altri oggetti uniti o mischiati al momento della lavorazione o della trasformazione. Il cliente cede sin d'ora a KLC questa comproprietà e KLC accetta la cessione sin d'ora.
(5) I crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva, sono ceduti dal cliente con tutti i diritti accessori sin da questo momento a KLC, a titolo di garanzia. KLC accetta questa cessione. Il cliente si obbliga nei confronti dei suoi clienti a riservarsi la proprietà della merce fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto. KLC ha il diritto di incassare per conto di KLC i crediti derivanti dal prezzo d'acquisto fino alla revoca o fino al pagamento delle fatture a KLC. Il cliente non è autorizzato alla cessione di questo credito. KLC revocherà l'autorizzazione all'incasso solo nel caso in cui il cliente sia in morosità di pagamento o in caso di apertura di una procedura fallimentare sul patrimonio del cliente. In caso di revoca dell'autorizzazione d’incasso, il cliente deve trasferire a KLC i dati necessari per l'incasso del credito, presentando i contratti di fornitura con i suoi clienti, le fatture e un prospetto con i pagamenti dei suoi clienti.
(6) Il cliente deve informare subito KLC per iscritto in merito ad accessi di terzi alle merci delle quali KLC sia proprietaria, in particolare anche sulle misure di esecuzione forzata attuate sulla merce riservata e sui crediti di KLC e trasmettere a KLC tutte le informazioni e i documenti necessari per difendersi.
(7) Se il valore realizzabile dei diritti di garanzia spettanti a KLC supera di più del dieci per cento tutti i crediti ancora non pagati dal cliente a KLC, KLC, su richiesta del cliente, è obbligata allo sblocco dei diritti di garanzia. La scelta di quali diritti di garanzia sbloccare spetta a KLC.
§14 FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE
(1) Foro competente esclusivo è il tribunale pertinente nella sede di KLC a Kirchentellinsfurt, Germania.
(2) KLC ha inoltre il diritto di citare in giudizio l'attore presso il foro generale competente nella sede dell'attore stesso.
(3) Vale la legge della Repubblica Federale Tedesca.
§15 FORMA SCRITTA
Tutte le modifiche e le integrazioni delle presenti CGC e la rinuncia alla validità delle stesse, necessitano della forma scritta ai sensi del § 126 BGB. Ciò vale anche per l'eventuale rinuncia alla clausola della forma scritta.
§16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(1) Qualora una o più disposizioni delle presenti CGC o parti di una disposizione fossero inefficaci, tale inefficacia non comprometterebbe l'efficacia delle restanti disposizioni o del contratto nel suo insieme.
(2) Le parti si obbligano a concordare una regolamentazione al posto della disposizione inefficace, che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace.
I punti 1 e 2 si applicano anche per disciplinare una lacuna nella regolamentazione.